Si pubblicano i dati richiesti art.31 D.Lgs 33/2013.Soggetto tenuto parzialmente all’obbligo di pubblicazione ex art. 31ContenutiTutti i rilievi (e relativi atti) non recepiti dagli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabileTutti i rilievi recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli UfficiDlgs 33/2013 - Articolo 31, comma 1Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici. Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analogheOrgani di revisione amministrativa e contabileCorte dei contiUltimo aggiornamento: Ven, 03/07/2026 - 12:34