Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice(art. 14, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 33/2013)Voce non prevista nella scuola, non esistono "incarichi" ma "ruoli dirigenziali"Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)(art. 14, comma 1-bis del d. lgs. n. 33/2013)Posti di funzione disponibili(Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001)Ruolo dirigenti(Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004)Dirigenti cessatiArt. 14, comma 1, del Decreto legislativo n. 33/2013Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali(Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Posizioni organizzativeArt. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013Dotazione organicaArticolo 16 , comma 1,2Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo delpersonale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.Personale non a tempo indeterminatoArticolo 17 , comma 1,2Art. 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.Tassi di assenzaArticolo 16 , comma 3Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)Articolo 18, comma 1Art. 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.Contrattazione collettivaArticolo 21, comma 1Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.Contrattazione integrativaArticolo 21, comma 2Art. 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.OIVArticolo 10, comma 8, lettera cArt. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: Amministrazione trasparentec) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;